1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva) o l'ente che svolge attività d'impresa:
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).