Parere tratto da fonti ufficiali

Aggiornamento in corso d'anno della Programmazione - Interventi di Somma Urgenza
QUESITO del 05/02/2026

L'art. 5, co. 11, dell'Allegato I.5 prevede che un lavoro non inserito nell'Elenco Annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Nelle Istruzioni per la redazione dei Programmi Triennali redatte da ITACA - Aggiornamento al 21/3/2024 - al paragrafo 10 "Modalità di Aggiornamento in corso d'anno", viene affermato che: "Relativamente ai casi nei quali è consentita la realizzazione dell'intervento o l'acquisto anche senza necessario aggiornamento del programma, dalle disposizioni del co. 11 dell'art. 5 e del co. 9 dell'art. 7 dell'Allegato I.5 si deve dedurre che per i lavori, servizi e forniture resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari si possa avviare la procedura di acquisto senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo e comunque necessario aggiornamento del programma". Si chiede se con "senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo e comunque necessario aggiornamento del programma" si intenda che per gli interventi di somma urgenza ex art. 140 C.C. già affidati a seguito di eventi imprevedibili o calamitosi non ci sia alcun obbligo di inserimento in programmazione, neppure successivamente al loro affidamento, oppure che sia comunque necessario l'inserimento in programma con una variazione al Programma medesimo successiva al loro affidamento.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: