Acquisto di beni e servizi di importo stimato superiore al milione di euro. Comunicazione al Tavolo tecnico
QUESITO
del 02/03/2026
L'art. 77 del D.lgs. n. 209 del 2024 ha abrogato gli artt. 6, co.12, e 7, co. 5, dell'All. I.5 al Codice (D.lgs. n. 36 del 2023) che prevedevano l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (di cui all'art. 9, co. 2, del D.L. 66 del 2016m conv. in L. 89 del 2014) - tramite la piattaforma dedicata - l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro da inserire nel programma triennale. Si chiede conferma che tale obbligo, previsto a parte dalla legge di Stabilità del 2016 (art. 2, co. 505, L. 218 del 2015) e riproposto sia con il D.lgs. n. 50 del 2016 sia con il D.lgs. n. 36 del 2023, sia venuto effettivamente meno e non sia, diversamente, contenuto in altra fonte primaria o secondaria o in altro atto amministrativo generale.
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