Parere tratto da fonti ufficiali

Incompatibilità fra collaudatore statico e CSE
QUESITO del 02/10/2025

L'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971 vieta l'affidamento del collaudo statico a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell'opera. A tale principio si è aggiunta la previsione dell'art. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, oggi ripresa integralmente nell'art. 116 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che estende l'incompatibilità anche a chi abbia svolto attivitò di vigilanza. Considerato che il CSE ( coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) esercita una funzione di vigilanza tecnica sull'esecuzione, si chiede conferma che tale incarico comporti l'incompatibilità con la successiva nomina a collaudatore statico, anche in assenza di altri ruoli tecnici nell'ambito del progetto o dell'esecuzione del lavoro.

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