Parere tratto da fonti ufficiali

Incompatibilità del collaudatore - partecipazione alla procedura di gara
QUESITO del 21/04/2026

L'art. 116, comma 6, lett. e) D.Lgs. n. 36/2023 (che, nella sua formulazione, ripropone quanto già previsto dall'art. 102, comma 7, lett. d-bis D.Lgs. n. 50/2016) individua quale causa di incompatibilità "l'aver partecipato alla procedura di gara". A quale "procedura di gara" allude il Legislatore? L'aver ad esempio meramente partecipato alla procedura per l'affidamento della direzione lavori (senza vincere la gara) va o meno intesa come circostanza ostativa - idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 116, comma 6, lett. e) D.Lgs. n. 36/2023 - relativamente alla partecipazione dell'operatore economico alla successiva gara di collaudo? Si chiede conferma che: - la mera partecipazione alla procedura di affidamento di altri servizi tecnici (es. progettazione/direzione lavori), senza aggiudicazione della stessa (quindi senza sottoscrizione di alcun contratto) non precluda la partecipazione alla successiva gara per l'affidamento del collaudo; - la "procedura di gara" cui allude il Legislatore è quella dei lavori (nella diversa ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, è pacifico che l'inciso finale - "esecuzione del contratto" - sia da intendersi riferito all'esecuzione del contratto di lavori) .

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