Anticipazione prezzo in appalto integrato - possibilità per la SA di non erogare anticipazione per la progettazione
QUESITO
del 05/02/2026
L'art. 125 del codice 36/23 prevede che "in caso di ricorso all'appalto integrato... l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14". Nel contempo, l'art. 33, c. 1-bis dell'allegato II.14 prevede come mera possibilità/facoltà per la S.A. quella di prevedere nei documenti di gara l'anticipazione per i servizi di ingegneria e architettura (fino al 10%). Posto quanto fin qui evidenziato si chiede se, in caso di appalto integrato: 1) la S.A. possa scegliere di NON concedere l'anticipazione per le attività di progettazione in quanto assimilabili ai servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 33 c.1-bis dell'allegato II.14 per i quali l'anticipazione è prevista come facoltativa. 2) conseguentemente a quanto indicato al punto 1), se sia corretto limitare l'anticipazione al 20% dell'importo del contratto di appalto riconducibile alla sola "quota" di esecuzione lavori; 3) conseguentemente a quanto indicato ai punti 1) e 2), se sia corretto attivare il "meccanismo" per l'erogazione solo al momento della consegna dei lavori di cui trattasi.
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