Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: stand still period
Visto il comma 3 dell'art. 50 del DL 77/2021 che stabilisce:
"Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
Si chiede di confermare o meno che tale deroga non riguardi l'applicazione dello stand still, essendo, tale istituto, previsto all'art. 32 comma 9.
Argomenti:
L'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice medesimo, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 sopra citato. L'art. 1, comma 2, del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, prevede una deroga alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, del Codice sopramenzionato. Nella fattispecie l'art. 1, comma 2, della L. 120/2020 prevede: I) alla lett, a), per l'affidamento diretto, un innalzamento dell'importo ad euro 150.000 per i lavori e euro 75.000 per servizi e II) alla lett. b), per la procedura negoziata, posto che niente varia per i servizi, una sorta di accorpamento di quelli che sono, per i lavori, i dettati normativi derogati di cui alle lettere b), c), c.bis) e d) dell'art. 36, comma 2 in parola. Pur non risultando il il richiamo dell'art. 32, comma 10, lett.b) alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) espressamente derogato, il nostro quesito è il seguente: è corretto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120/2020, non applicare il termine dilatorio in caso di affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 euro e di servizi fino a 75.000 euro così come in caso di procedure negoziate per affidamento di lavori e servizi sino alla soglia comunitaria?
Argomenti:
Con la presente si chiede se è corretto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, non applicare il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ad una procedura negoziata sottosoglia inerente l'affidamento di lavori pubblici espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Argomenti:
In riferimento al parere 848 si chiede se, la gestione di una gara sopra soglia comunitaria, effettuata tramite procedura telematica ASP (Application Service Provider) di CONSIP, possa rientrare tra i casi per i quali sia possibile soprassedere agli obblighi di attesa di 35 giorni stabiliti dall'istituto dello stand still, potendo quindi divenire alla finale aggiudicazione e conseguente definizione della pratica di acquisto senza tale attesa. Magg. Filippo STIVANI.
Argomenti:
Ad una procedura aperta soprasoglia con criterio offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione del meccanismo dell’inversione procedimentale indetta da questo ente per la realizzazione di un'opera finanziata con fondi PNRR hanno partecipato 3 concorrenti.
Un concorrente non è stato ammesso all’apertura dell’offerta economica per punteggio offerta tecnica inferiore alla soglia di sbarramento e un altro è stato escluso per mancato possesso dei requisiti, rilevato in sede di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa. Il terzo concorrente è risultato aggiudicatario.
Si chiede: 1) se nel caso sopradescritto va applicato lo stand still di cui all’art. 32 – C. 9 del D.Lgs. 50/2016;
2) se qualora il concorrente escluso per mancanza dei requisiti fosse nei termini per presentare ricorso avverso l’esclusione il termine dilatorio debba essere applicato.
Argomenti:
Con la presente, a fini di definizione del relativo campo di applicazione oggettivo, sono a richiedere a codesta Amministrazione, alla luce dell'art. 1, D.L. n. 76/2020, il Vs. parere sull'interpretazione dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui specifica che il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. "stand still") non si applica altresì a lavori, forniture e servizi affidati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
L'art. 1, D.L. n. 76/2020 ha sospeso l'efficacia (almeno fino al 30/6/2023) dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, ed ha introdotto una disciplina degli affidamenti sotto soglia che al comma 2, lett. a) e b) di detto art. 1, D.L. n. 76/2020 individua soglie di importo non coincidenti con quelle di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in questi ultimi disposti rientrano cumulativamente le forniture ed i servizi sotto soglia ed i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, mentre l'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020 si estende complessivamente all'intero sotto soglia.
A fronte di ciò si richiede se a Vs. parere, allo stato attuale e fino almeno al 30/6/2023:
- l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per la parte riferita alle fattispecie ricadenti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, si applichi indistintamente a tutti i lavori, forniture e servizi sotto soglia compresi nell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020;
- oppure se, come sostenuto dallo scrivente, al fine di individuare il campo di applicazione oggettivo dell'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 alla luce dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b), D.L. n. 76/2020, si debba aver riguardo agli importi rientranti nell'art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016 e che conseguentemente l'esclusione di cui all'art. 32, c. 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 si limiti soltanto a forniture e servizi sotto soglia ed a lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.
Argomenti:
Il divieto a stipulare di cui all’art. 32, comma 11, D. Lgs. 50/2016, è da estendere anche al ricorso in appello al Consiglio di Stato?
L'effetto sospensivo è stato già applicato per l'istanza cautelare al TAR.
Il secondo graduato, vistasi rigettata l'istanza cautelare, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato.
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