Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: oneri per la sicurezza
Si chiede se, in una gara di servizi, il concorrente che ometta l'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale (ex art 87 c. 4) in presenza di una previsione sul disciplinare che ne obbliga l'indicazione già in fase di predisposizione dell'offerta economica sia: 1) da escludere; 2) se possa non essere direttamente escluso in quanto l'omessa indicazione è sanabile ai sensi dell'art. 46 c. 1 ter con pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis del Codice.
Argomenti:
Visto anche il bando tipo ANAC 1/2021, vi chiedo se
1) per calcolare la cauzione definitiva dei lavori debbano essere o meno inclusi gli oneri di sicurezza
2) per calcolare la cauzione definitiva nel caso di servizi di ingegneria e architettura debba essere o meno incluso l'importo della cassa professionale
Argomenti:
Si chiede di chiarire se il combinato disposto dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso" e dell'art. 2, comma 1, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che "Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificazione, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4" debba intendersi che gli importi dei costi della sicurezza devono essere evidenziati in maniera separata rispetto all'importo dei lavori ribassabile ma comunque devono essere considerati nel calcolo degli importi per l'individuazioen della classificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, oppure che i costi della sicurezza, poichè scorporati e non soggetti al ribasso, non concorrono nel calcolo degli importi di cui al comma 4 dell'art. 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

