Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: modifica soggettiva
Stiamo elaborando, in collaborazione con l'ordine degli architetti, un concorso di progettazione in due gradi, finalizzato nel secondo grado all'acquisizione di un progetto di fattibilità, il cui bando prevede la riserva di affidamento al soggetto vincitore anche dei livelli successivi di progettazione, purché in possesso dei requisiti. Chiediamo se sia possibile per un operatore cambiare forma di partecipazione tra il primo e il secondo grado (vale a dire operatore che nel primo grado partecipa come singolo e poi se selezionato nel secondo grado si presenta in gruppo) , oppure se il soggetto deve mantenere la medesima configurazione nei 2 gradi (trattandosi di un’unica gara) e solo in fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, dove si procede ad un nuovo affidamento, è possibile invece cambiare la configurazione.
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Il proprietario dell'impresa incaricata, mediante affidamento diretto, di eseguire i lavori di importo inferiore a 150.000 €, avente forma giuridica impresa individuale, ha costituito una nuova impresa di costruzioni con forma giuridica società a responsabilità limitata, cambiando ragione sociale e partita iva, il cui unico proprietario resta quello dell'impresa individuale. La ditta con forma giuridica srl è attiva da fine giugno, mentre l'impresa individuale chiuderà a fine luglio. Nell'atto notarile di costituzione della nuova società, è scritto che l'impresa individuale è conferita all'impresa srl e che tutti i rapporti contrattuali, anche di lavoro ed ogni altro cespite relativo, "passeranno" dall'impresa individuale alla srl. Si richiede se sia possibile ricorrere alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1) lettera d) numero 2), senza quindi dover procedere con un nuovo affidamento.
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