Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: direttore dell'esecuzione
Si chiede se, per stabilire l'ammontare di un "intervento" ai sensi dell'art. 32 All. II.14, si debba fare riferimento all'importo massimo stimato (incluse opzioni e rinnovi) di cui al comma 4 dell'art. 14 del Codice. La questione è rilevante, poiché da essa dipende l'obbligo di nomina del DEC e la conseguente possibilità di incentivare le attività.
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In riferimento all'art. 114, comma 8, del D.lgs. 36/2023, appare chiaro che vi sia un insieme di servizi per cui la nomina del DEC debba essere diversa da quella del RUP. Di contro, per chiara deduzione logica, vi sono una parte di servizi per i quali il RUP "assorbe" le funzioni del Direttore dell'Esecuzione. L'allegato II.14 nel dettaglio, all'art. 32, fornisce chiarimenti riguardo ai servizi di particolare importanza e propone un elenco, "in via di prima applicazione", di altri servizi compatibili con la nomina del DEC. Per quanto detto, si chiede se vi siano altri particolari casistiche, debitamente dettagliate dal RUP , per le quali si possa dimostrare l'esigenza di un Direttore dell'Esecuzione. A titolo di esempio, si chiede se, per un affidamento di un SIA per redazione di un progetto esecutivo (importo a base di gara circa 120.000,00 euro), sia possibile addurre motivazioni che giustifichino la nomina del DEC e dunque, di conseguenza, la corresponsione degli incentivi previsti.
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