Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Progettazione interna

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?

Atteso che l'Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)prevede al comma 1 che "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti." Ove la progettazione sia interna all'Ufficio Tecnico è possibile remunerarla al di fuori del fondo previsto al comma 2 dell'articolo in oggetto?