Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Lavori inferiore ad euro 150.000
La Stazione Appaltante (SA), per la verifica dell'attestazione SOA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente, non deve compiere alcun controllo in merito se non quello di accertare, mediante accesso al sito ANAC, l'esattezza di tale documentazione. Per quanto concerne invece i lavori o i singoli lotti prestazionali di un'opera più complessa, di importo inferiore agli € 150.000 + IVA, come può l'SA operare altrettanto celermente la verifica del possesso dei requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010? Sulla piattaforma MEPA ad esempio è presente, nel passaggio n. 4 denominato "inviti dei fornitori", la specifica sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore" nella quale viene evidenziato che, l'operatore economico, può partecipare agli appalti di lavori pubblici per una determinata categoria, entro l'importo di € 150.000 + IVA poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta norma: è sufficiente effettuare tale verifica su MEPA? In caso contrario, cosa deve di preciso verificare l'SA ed eventualmente tramite quale piattaforma? Ten. Col. Filippo STIVANI.
Per i bandi di gara su lavori pubblici (inferiori a € 150.000), la pubblicazione deve avvenire solo nel sito ufficiale del Comune? Dev'essere pubblicato su sito ANAC e del Ministero delle infrastrutture? Se si come devo comportarmi?
Premesso che è stato acclarato che le categorie di opere di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice sono da ritenersi tutte a qualificazione obbligatoria, visto l'art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti, visto l'Allegato II.12 del Codice ed in particolare l'art. 1 comma 1 e l'art. 28, considerato che dal tenore letterale delle disposizioni sopra citate pare che la discriminante per la definizione dell'obbligo di qualificazione mediante attestazione SOA sia riferita all'importo totale dell'appalto (il riferimento è sempre all'appalto e non ai lavori all'interno dell'appalto), considerato che la Stazione appaltante può, motivandolo all'interno del progetto, classificare le categorie scorporate "SIOS", visti altresì gli artt. 3 e 4 del Codice, si chiede se, nel caso di affidamento di opera pubblica di importo superiore a € 150.000 e quindi in un ambito in cui è richiesta la qualificazione SOA ex art. 100 comma 4, l'eventuale categoria scorporata di importo inferiore a € 150.000 necessità in linea generale di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento oppure se il possesso del requisito speciale è dimostrabile anche con le modalità di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12.


