Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Criteri ambientali minimi

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?

Buongiorno, con riferimento al D.M. 11.10.2017, in particolare punto 2.2.1, si chiede se il possesso dei sistemi di gestione ambientale ivi richiamati sia obbligatorio e condizione necessaria per l'affidamento di contratti pubblici di lavori e/o di servizi di ingegneria ed architettura