INAPPLICABILITÀ DEL PREAVVISO DI RIGETTO NELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI INCENTIVI PUBBLICI (10BIS.1)
Nelle procedure di selezione pubblica finalizzate all'assegnazione di contributi o sovvenzioni, la disciplina di gara deve essere interpretata secondo il criterio letterale, escludendo integrazioni correttive che amplino le facoltà di variazione soggettiva dei fornitori non espressamente previste. Inoltre, l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, trattandosi di procedure concorsuali in senso lato per le quali prevalgono le esigenze di rapidità della selezione rispetto alle garanzie partecipative individuali.
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