VIZI DELL'OPERA: LA PA HA L'ONERE DI PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE NECESSARIA ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ E DI NON ALTERARE LO STATO DEI LUOGHI
Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di un appalto pubblico, grava sull'Amministrazione opponente l'onere di provare l'inesatta esecuzione delle opere. L'omessa allegazione degli elaborati progettuali e l'esecuzione di lavori di rifacimento integrale tramite terzi impediscono l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore, rendendo indimostrata l'eccezione di inadempimento.
"[...] avendo provveduto a rifare completamente, per il tramite di altre imprese, la copertura dei lastrici solari oggetto dell’affidamento, ha, di fatto, impedito la verifica dell’effettiva corrispondenza delle opere effettuate dalla società opposta a quelle commissionate.
[...]
Il fatto estintivo della pretesa creditoria della società opposta, rappresentato dall’inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione fondante il credito ingiunto, non è, quindi, stato adeguatamente provato da parte opponente. L’omessa produzione del progetto originario, che incombeva sull’opponente, ha impedito di accertare l’esatta esecuzione delle opere affidate e addebitare, quindi, all’impresa opposta la responsabilità per la mancata risoluzione dei fenomeni infiltrativi."
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