Legittimità della valutazione tecnica basata sulla visibilità parziale del sito
In tema di appalti di forniture mediche, l'interpretazione dei criteri di valutazione tecnica deve seguire i canoni ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c., ricercando la finalità funzionale perseguita dall'Amministrazione. Qualora la lex specialis premi la visibilità di un'area del corpo del paziente interessata dal trattamento, la presenza di una funzionalità minima di ispezione visiva diretta (seppur parziale) esclude l'illegittimità del punteggio positivo, rientrando nella discrezionalità tecnica della Commissione graduare il coefficiente in base al livello di efficienza diagnostica offerto, purché non si accerti l'assoluta inesistenza del requisito qualitativo.

