VIOLAZIONI FISCALI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE: LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DEL CONCORRENTE (94.6)
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara poiché, dopo l’aggiudicazione e nella fase di controllo dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante ha verificato la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo di € 17.762,29, somma quindi superiore alla soglia di gravità di cui all’art. 1, All. II.10 del Codice degli Appalti. Ha altresì impugnato il consequenziale provvedimento di escussione della cauzione provvisoria.
Ha allegato di aver presentato un’istanza di rateizzazione per il debito in questione e ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la P.A. avrebbe dovuto verificare che la violazione non potesse dirsi “grave”, in considerazione dell'istanza di rateizzazione, con conseguente applicazione delle più elevate soglie di esclusione non automatica. Ha contestato inoltre la legittimità dell'escussione della cauzione, chiedendo di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento espresso con la sentenza n. 0788/2025, avente ad oggetto la medesima questione tra le stesse parti.
È decisiva la circostanza che la violazione fiscale contestata fosse già “definitivamente accertata” al momento della partecipazione alla gara.
L’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10”, il quale a sua volta qualifica come tali quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1) per un importo superiore a € 5.000,00.
L’art. 95, comma 2, prevede invece ipotesi di esclusione non automatica, con soglie di gravità più elevate, solo per violazioni fiscali “non definitivamente accertate”.
La presentazione di un'istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta. Come chiarito dalla giurisprudenza, “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).
Nel caso di specie, essendo pacifica la definitività dell'accertamento e il superamento della soglia di € 5.000,00, l'esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta della parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale, richiamando espressamente – e come già indicato nel precedente di questo TAR - le ragioni a sostegno della manifesta infondatezza della questione espresse da TAR Lazio-Roma, 17.12.2024, n. 22859/2024, capo 14.2.1 ss..
D’altra parte, va pure considerato che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa, escludendo la fondatezza della questione di legittimità delle disposizioni di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 138/2025, pronunciatasi sul D.lgs. 50/2016 il cui contenuto è sovrapponibile a quello del nuovo Codice degli Appalti).
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui