Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICATO DI REGOLARITA' FISCALE: SE NEGATIVO LA STAZIONE APPALTANTE DEVE PROCEDERE CON L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (94.6)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

il provvedimento di esclusione impugnato si fonda sul certificato relativo alla condizione di regolarità fiscale dell’ing. -OMISSIS- quale persona fisica (non già – come erroneamente sostenuto dal ricorrente – quale amministratore della società -OMISSIS-) rilasciato, a seguito di apposita istanza da parte della Stazione appaltante, dall’Agenzia delle Entrate. Tale certificato con “esito negativo – esito irregolare” si basa sull’avvenuto riscontro dell’esistenza di debiti, in capo all’odierno ricorrente, presso l’agente della riscossione nell’ambito provinciale di Roma e, inoltre, sull’avviso di accertamento n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec il 24 ottobre 2023, resosi definitivo per omessa impugnazione e affidato ad Agenzia Entrate Riscossione per la relativa riscossione di € 472.657,40, rispetto al quale nulla osserva il ricorrente negli scritti difensivi.

Ne deriva, in conclusione, che la Stazione appaltante ha legittimamente escluso la proposta commissione di collaudo di cui faceva parte l’ing. -OMISSIS-, non potendo esercitare, peraltro, sul punto, dato il tenore letterale dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e viste le gravi violazioni comunicate dalle due amministrazioni, alcuna discrezionalità.



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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)