Giurisprudenza e Prassi
IL MONITORAGGIO REMOTO SENZA INTERVENTO DIRETTO CONFIGURA VIGILANZA PASSIVA E NON RICHIEDE LICENZA
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2024
Il servizio di videosorveglianza e monitoraggio remoto che non prevede l'intervento diretto del personale per la repressione di atti illeciti rientra nella nozione di vigilanza passiva, risultando compatibile con le mansioni di portierato e custodia e non necessitando della licenza prefettizia prevista per gli istituti di vigilanza privata armata.
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