Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA GIUSTIFICAZIONE POSTUMA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA IN SEDE GIUDIZIARIA (2.1)

TAR LAZIO RM Ordinanza 2025

Il subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta deve concludersi con una valutazione attendibile e coerente basata su dati tecnici correttamente correlati; non è consentito alla stazione appaltante operare una rivalutazione postuma dell'offerta o una supplenza motivazionale in sede processuale per rimediare a disallineamenti istruttori o errori materiali di calcolo occorsi durante la fase di gara, in quanto ciò violerebbe i principi del risultato e della fiducia che informano il nuovo codice dei contratti pubblici.

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