LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA FONDATO SULLA INATTENDIBILITÀ DELLE RESE OPERATIVE DICHIARATE (110.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la Stazione Appaltante non è tenuta a instaurare un contraddittorio analitico su ogni singola voce di costo o parametro tecnico, essendo sufficiente che l'operatore economico sia posto in condizione di giustificare la sostenibilità complessiva dell'offerta. Le rese operative, in quanto fattori determinanti per il calcolo del monte ore e del costo della manodopera, rientrano fisiologicamente nell'oggetto della verifica di congruità economica, anche in assenza di una specifica contestazione nominativa durante la fase istruttoria.
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