L'INGAGGIO DEGLI ARTISTI È REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (110.3)
È illegittima l'esclusione di un concorrente operata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta sulla base della mancata produzione dei contratti di ingaggio degli artisti, qualora la lex specialis qualifichi tale adempimento come condizione sospensiva dell'aggiudicazione. L'amministrazione, in presenza di documentazione preliminare (e-mail con agenti), ha l'obbligo di attivare una previa interlocuzione procedimentale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, non potendo arrestarsi a un giudizio di non valutabilità senza aver approfondito l'attendibilità dei costi indicati nel contraddittorio con l'operatore.
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