ILLEGITTIMO IL GIUDIZIO DI ANOMALIA BASATO SU PARAMETRI DIMENSIONALI NON PREVISTI DALLA LEX SPECIALIS (110.1)
È illegittimo il giudizio di anomalia condotto dalla stazione appaltante che parametri la congruità dell'offerta tecnica su requisiti quantitativi e dimensionali estranei alla lex specialis. L'amministrazione non può imputare costi realizzativi sproporzionati basandosi su interpretazioni unilaterali delle esigenze operative non tradotte in prescrizioni di gara. Inoltre, l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera riguarda solo i costi diretti e stabili, restando esclusi quelli per figure professionali coinvolte in via sussidiaria o occasionale.
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