DISTINZIONE TRA COSTI DIRETTI E INDIRETTI NELLA VERIFICA DI ANOMALIA (110.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a verificare in modo analitico e rispetto ai minimi tabellari esclusivamente i costi diretti della manodopera, relativi al personale impiegato stabilmente nell'appalto. I costi indiretti, riferibili a figure professionali che operano in modo occasionale o trasversale su più contratti (come i coordinatori di servizio), sono correttamente imputabili alle spese generali e la loro congruità deve essere valutata nel quadro della complessiva sostenibilità e affidabilità dell'offerta economica, senza che sia necessaria una specifica indicazione analitica delle ore di lavoro riferite alla singola commessa.
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