Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL'OFFERTA E CONTRADDITTORIO TRA S.A. E O.E.: NON VALIDA ESCLUSIONE DELL'OPERATORE LA CUI OFFERTA ERA STATA AMMESSA

TAR SICILIA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, il fatto che una di tali imprese non abbia risposto al contraddittorio instaurato dalla S.A. e sia stata conseguentemente esclusa dalla gara è una circostanza che attiene alla fase successiva all’ammissione delle offerte alla selezione e che, quindi, non può implicare una arbitraria modifica della procedura da parte del Comune.

In altri termini, l’omesso riscontro da parte di una delle imprese alla richiesta di chiarimenti - avanzata dal Comune - circa la sostenibilità dell’offerta economica costituisce evento futuro ed incerto rispetto all’ammissione delle 5 imprese alla gara; la conseguente esclusione dell’impresa inerte rileva, dunque, non ai fini dell’applicabilità o meno della norma di cui all’art. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici ma solo nell’ambito del sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Conseguentemente, il Comune – ed è questo l’effetto conformativo che deriva dalla presente sentenza – dovrà annullare le determinazioni impugnate e concludere il sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, in linea con le previsioni sopra richiamate del codice dei contratti pubblici e della legge di gara.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)