GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL'OFFERTA E CONTRADDITTORIO TRA S.A. E O.E.: NON VALIDA ESCLUSIONE DELL'OPERATORE LA CUI OFFERTA ERA STATA AMMESSA
Osserva questo collegio che, il fatto che una di tali imprese non abbia risposto al contraddittorio instaurato dalla S.A. e sia stata conseguentemente esclusa dalla gara è una circostanza che attiene alla fase successiva all’ammissione delle offerte alla selezione e che, quindi, non può implicare una arbitraria modifica della procedura da parte del Comune.
In altri termini, l’omesso riscontro da parte di una delle imprese alla richiesta di chiarimenti - avanzata dal Comune - circa la sostenibilità dell’offerta economica costituisce evento futuro ed incerto rispetto all’ammissione delle 5 imprese alla gara; la conseguente esclusione dell’impresa inerte rileva, dunque, non ai fini dell’applicabilità o meno della norma di cui all’art. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici ma solo nell’ambito del sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Conseguentemente, il Comune – ed è questo l’effetto conformativo che deriva dalla presente sentenza – dovrà annullare le determinazioni impugnate e concludere il sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, in linea con le previsioni sopra richiamate del codice dei contratti pubblici e della legge di gara.
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