VERIFICA FACOLTATIVA DI ANOMALIA: COSTITUISCE MANIFESTAZIONE DI UN POTERE AMPIAMENTE DISCREZIONALE (110)
In tema di affidamento di contratti pubblici, la decisione di sottoporre un'offerta a verifica facoltativa di anomalia, ancorché estesa a tutti i partecipanti, costituisce manifestazione di un potere ampiamente discrezionale correlato al mero sospetto di anomalia, sindacabile unicamente per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ai fini del superamento di detta verifica, non è sufficiente un generico richiamo all'esperienza pregressa dell'impresa, essendo necessario fornire dati empirici e oggettivi a supporto delle stime previsionali qualora la sostenibilità dell'offerta dipenda in misura prevalente dal verificarsi di eventi futuri ed incerti, quali l'esperimento e l'esito positivo di procedure esecutive nei confronti di terzi.
"È stato, infatti, ripetutamente affermato che l’Amministrazione gode di una: “discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.” (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460).
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, tale conclusione trova giustificazione nel carattere meramente prodromico della scelta di procedere alla verifica rispetto al successivo giudizio sulla concreta affidabilità dell’offerta, nonché nell’ampiezza del relativo presupposto normativo, oggi individuato dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023, nell’esistenza di “elementi specifici” dai quali possa emergere il sospetto che l’offerta appaia anormalmente bassa.
In tal senso si è espressamente affermato che la decisione di sottoporre un’offerta a verifica facoltativa costituisce manifestazione di una valutazione ampiamente discrezionale, correlata ad una situazione di mero sospetto di anomalia, ancora interamente da accertare, e come tale sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604)."
[...]
Giova premettere che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare l’effettiva affidabilità e serietà della proposta contrattuale nel suo complesso, al fine di evitare che l’esecuzione dell’appalto o della concessione venga affidata ad un operatore che abbia formulato previsioni economiche non realistiche o non adeguatamente dimostrate.
Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e conforme alla lex specialis, anche concretamente sostenibile ed eseguibile, risultano, pertanto, caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, restando preclusa al giudice ogni sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che il giudizio di anomalia costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, insindacabile nel merito dal Giudice amministrativo, salvo che la manifesta ed evidente irragionevolezza dell’operato amministrativo renda palese l’inattendibilità delle conclusioni raggiunte (Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2025, n. 8047; Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748; Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2024, n. 784; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).
Parimenti consolidato è l’indirizzo secondo cui il procedimento in questione non ha carattere sanzionatorio e non è diretto alla ricerca di singole inesattezze o errori materiali, ma è volto ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, possa ritenersi attendibile ed affidabile sotto il profilo economico e tecnico (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2021, n. 7169).
Tali principi trovano significativo avallo nello stesso art. 110, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36 del 2023, il quale consente alla stazione appaltante di stabilire gli elementi specifici al verificarsi dei quali quest’ultima possa avviare il procedimento di anomalia finalizzato alla valutazione dell’offerta economica che appaia anormalmente bassa precisando che: “il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”."
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