VERIFICA DI ANOMALIA: L'ENTE PUO' FONDARE IL GIUDIZIO DI INATTENDIBILITÀ ECONOMICA ANCHE SULLA PREGRESSA INCAPACITÀ DELL'OPERATORE DI ONORARE GLI IMPEGNI OPERATIVI (110)
Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta non si esaurisce in un controllo statico, ma costituisce un'analisi dinamica di coerenza interna, potendo estendersi anche a fatti pregressi dell'operatore economico che incidono sulla concreta sostenibilità degli impegni assunti in sede di gara.
"Al riguardo il Collegio rileva che nel caso in questione il procedimento di verifica non si è esaurito in un controllo statico, ma si è sviluppato attraverso un confronto tecnico tra stazione appaltante e operatore economico, finalizzato a garantire la serietà e la sostenibilità dell’offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento.
Come affermato da questo Consiglio di Stato, con le sentenze n. 5464 del 2025 e n. 2368 del 2026, la valutazione dell’amministrazione deve estendersi anche a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. In questo quadro, il giudizio di anomalia si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.
Pertanto, nella vicenda in esame la Regione ha legittimamente tenuto conto di quanto avvenuto nel pregresso affidamento trattandosi del gestore uscente ed essendovi stato il recesso proprio della mandata per mancanza di personale da assumere rientrante nelle cd. categorie protette."
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