VALUTAZIONE DI ANOMALIA, CRITERIO DEL MINOR PREZZO E IMPEGNO FORMALE ALL'ORGANICO MINIMO NEGLI APPALTI CON PRESTAZIONI STANDARDIZZATE (110)
In tema di appalti standardizzati aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo, l’accettazione senza riserve della documentazione di gara e delle clausole del disciplinare tecnico da parte dell’operatore economico vale a conformare l'offerta ai requisiti minimi richiesti; l’asserita insufficienza degli oneri del personale rispetto all’organico prescritto non integra una deroga inammissibile alle condizioni di gara, ma rileva unicamente sul piano della congruità dell'offerta, il cui giudizio positivo operato dalla stazione appaltante è sindacabile solo in presenza di macroscopici travisamenti o irragionevolezze non dimostrate per presunzioni generiche.
"La procedura di gara in questione è stata indetta ai sensi dell’art. 108, co. 3, d.lgs. n. 36/2023. È stato in questo modo utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
Poiché si tratta di un criterio che valorizza esclusivamente il ribasso percentuale unico sugli elenchi prezzi posti a base della procedura di gara, il disciplinare di gara richiedeva la presentazione della sola offerta economica ma non anche di quella tecnica;
In siffatta direzione, nella domanda di partecipazione la società F. ha dichiarato “di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara”. F. ha pertanto accettato tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara ivi comprese quelle relative all’organico minimo da utilizzare;
In questo senso, dalla documentazione di F. non poteva emergere, diversamente da quanto si afferma in sentenza, alcuna deroga al numero di addetti prescritti dal disciplinare tecnico da sanzionare con l’espulsione dalla procedura;
In altre parole F., domandando di partecipare, ha accettato tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara ivi comprese quelle relative all’organico minimo da utilizzare.
[...]
Sul punto della valutazione di anomalia conclusasi positivamente, la giurisprudenza si è così espressa:
- secondo Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2024, n. 7629: “il giudizio della stazione appaltante è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza; l'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione sia stata, come detto, manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, V, 15 settembre 2023, n. 8356, nonché già Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178 e id., 27 dicembre 2017, n. 7251)”;
- per Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 163: “la valutazione favorevole sulle giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia, non postula un rincarato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l'Amministrazione avesse ritenuto di non condividere le giustificazioni prodotte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione (cfr. ex plurimisCons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912). Nella diversa ipotesi di giudizio positivo dell'offerta sospettata di anomalia, spetta - per contro - a colui che contesta l'anomalia dell'offerta l'onere di dimostrarne l'irragionevolezza o l'erroneità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3174; id., 27 settembre 2017 n. 4527), non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo”;
- ed ancora secondo Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4966: “La valutazione favorevole delle giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione; inoltre, nella ipotesi di giudizio positivo dell'offerta sospettata di anomalia, incombe a chi lo contesta l'onere di dimostrarne l'irragionevolezza o l'erroneità, non essendo sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza di talune voci di costo (Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2021, n. 7717)”; [...]"
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