Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI ANOMALIA: DEVE ESTENDERSI A TUTTI GLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA, INCLUSI I COSTI DERIVANTI DA PROPOSTE MIGLIORATIVE E PERSONALE AGGIUNTIVO (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la Stazione Appaltante ha l'onere di valutare la sostenibilità economica complessiva della proposta, includendo non solo i costi base della lex specialis, ma anche gli oneri derivanti dalle migliorie tecniche offerte dal concorrente.

"Il giudizio di anomalia non può essere circoscritto ai soli aspetti della offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara. Pertanto, pur dovendo il bando di gara indicare gli elementi sui quali effettuare la verifica di anomalia, tuttavia ove l’offerta presenti degli elementi aggiuntivi sia pure formalmente non richiesti o indicati nel bando o nell’avviso, il giudizio di anomalia si deve necessariamente svolgere anche su tali elementi poiché, diversamente opinando, si perverrebbe a un giudizio di anomalia incompleto di talune rilevanti parti ai fini della affidabilità dell’offerta"

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