Giurisprudenza e Prassi

AUTOTUTELA DERIVANTE DA UN RIESAME DELLE GIUSTIFICAZIONI: IMPONE ALLA STAZIONE APPALTANTE L'OBBLIGO DI UNA MOTIVAZIONE ANALITICA (110)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2026

È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento di conferma dell'esclusione di un concorrente che, pur dichiarando di aver compiuto un "riesame complessivo" a seguito di istanza di autotutela, ometta di rispondere analiticamente alle specifiche deduzioni tecniche fornite dall'operatore, limitandosi all'utilizzo di clausole stereotipate.

Le prescrizioni della lex specialis che pongono limiti alla libertà di ribasso o parametri di congruità dell'offerta devono essere interpretate in senso non escludente, rivestendo un ruolo meramente orientativo finalizzato all'attivazione del contraddittorio nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

"[...] i principi del giusto procedimento impongono che la dettagliata ed approfondita istanza di autotutela venga riscontrata con puntuali argomentazioni, idonee a controdedurre rispetto alle osservazioni del privato, in modo da conferire al provvedimento di secondo grado una sostanziale base motivatoria. Per converso, risulta meramente formalistica e contraria all’obbligo di motivazione una determinazione che riscontri l’istanza di autotutela assumendo di aver fatto un approfondito riesame, ma si richiami poi al contenuto del provvedimento precedentemente emesso."

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