VIZI OPERA - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI DENUNCIARLI - ALTRIMENTI NON E' ESONERATO DALLA RESPONSABILITA'
Orbene, in relazione alle contestazioni sollevate dalla ditta appaltatrice circa l’asserita inidoneità della perizia di variante e la pretesa impossibilità di procedere alla ripresa dei lavori a causa di presunti vizi progettuali, giova rammentare che, in linea generale, può accadere che le regole dell’arte siano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali; tale potenziale conflitto impone all’appaltatore di segnalare al committente l’attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, rispetto alla diversa pattuizione contrattuale vigente. All’esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti dall’assuntore, oppure insistere nel pretendere l’adeguamento alle prescrizioni negoziali. In ogni caso, la responsabilità dell’assuntore è esclusa ove abbia assolto al compito di informare circa l’emergenza di siffatta contrapposizione. Difatti, in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientrano nella sua prestazione, mentre - come già sottolineato - è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. Cass Civ. n. 17819/2021).
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