LIMITAZIONE DEL PESO DEI TITOLI RISPETTO ALLE PROVE D'ESAME (8.2)
In tema di concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, il punteggio massimo attribuibile ai titoli non può eccedere un terzo del punteggio complessivo. Tale limite opera come norma di principio generale, prevalente anche sull'autonomia regolamentare degli enti locali, e impone alla commissione giudicatrice di parametrare la valutazione in modo da non attribuire un peso eccessivo e irragionevole ai titoli rispetto alle prove d'esame. Il ricorso che contesti il punteggio di un titolo è inammissibile qualora, applicando la corretta parametrazione matematica prevista dalla legge, l'esito della graduatoria non muterebbe a favore del ricorrente.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

