Giurisprudenza e Prassi

LIMITAZIONE DEL PESO DEI TITOLI RISPETTO ALLE PROVE D'ESAME (8.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2024

In tema di concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, il punteggio massimo attribuibile ai titoli non può eccedere un terzo del punteggio complessivo. Tale limite opera come norma di principio generale, prevalente anche sull'autonomia regolamentare degli enti locali, e impone alla commissione giudicatrice di parametrare la valutazione in modo da non attribuire un peso eccessivo e irragionevole ai titoli rispetto alle prove d'esame. Il ricorso che contesti il punteggio di un titolo è inammissibile qualora, applicando la corretta parametrazione matematica prevista dalla legge, l'esito della graduatoria non muterebbe a favore del ricorrente.

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