Aggiornamento stato matricolare e valutazione titoli non trascritti nei concorsi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È illegittima la clausola della lex specialis di un concorso interno che precluda la valutazione di titoli posseduti e dichiarati dal candidato ma non risultanti dallo stato matricolare, qualora tale mancata annotazione sia imputabile all'inerzia dell'Amministrazione. Il dovere di aggiornamento del fascicolo personale e dello stato matricolare (art. 55, D.P.R. 3/1957) costituisce un obbligo procedimentale della PA, il cui mancato assolvimento non può tradursi in un danno per la posizione giuridica del dipendente.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)