EQUIVALENZA CCNL TRAMITE SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE È IDONEO STRUMENTO DI RIEQUILIBRIO RETRIBUTIVO (11)
Appare necessario ribadire che in materia di contratti pubblici, la verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall'offerente e quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti: l'equivalenza non richiede una perfetta identità, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, nell'ambito della quale scostamenti marginali su alcuni parametri possono essere compensati da condizioni più favorevoli su altri (es. minor orario di lavoro a fronte di un minor numero di permessi). In questa logica, contrariamente a quanto ripetutamente contestato dalla controinteressata, il sindacato richiesto a questo Collegio non ha carattere in alcun modo sostitutivo delle valutazioni discrezionali svolte dalla Stazione appaltante, essendo volto a verificare esclusivamente che non emergano indici sintomatici del non corretto esercizio di tale potere discrezionale.
Procedendo in tal senso, l’art. 4 dell’allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023 testualmente dispone che “la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive ed e) eventuali ulteriori indennità previste”.
Nel caso di specie, la valutazione di equivalenza da parte della Stazione appaltante (e dell’esperto da essa incaricato) ha avuto esito positivo in quanto l’aggiudicataria ha giustificato il proprio costo del lavoro impegnandosi ad erogare una ulteriore indennità, definita superminimo non assorbibile, idonea ad azzerare il delta differenziale esistente nel trattamento economico previsto dai due contratti collettivi in comparazione. Nello specifico, nella relazione sulla verifica di equivalenza si legge che “[…] La presenza del superminimo individuale non assorbibile nel CCNL delle Cooperative Sociali indica una compensazione economica che permette di considerare raggiunta l’equivalenza economica. […] Inoltre, qualora venga assegnato l’appalto, sarà necessaria la verifica dell’inserimento nelle voci di retribuzione dell’elemento de “superminimo non assorbibile” utilizzata quale voce di compensazione della retribuzione globale annuale, come indicato nella dichiarazione di equivalenza”.
In questo quadro, occorre soffermarsi sul significato proprio della locuzione “superminimo non assorbibile” al fine di determinarne l’ubi consistam nel caso concreto. Infatti, la giurisprudenza amministrativa, che ha già avuto modo di affrontare il problema, ne ha ricostruito la nozione evidenziando come si tratti di una componente “accessoria” della retribuzione, scaturente da dinamiche imprevedibili del rapporto di lavoro, in quanto correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal singolo dipendente. Trattandosi quindi di una elargizione rimessa alla libertà negoziale del datore di lavoro, la stessa non deve di norma essere considerata nella valutazione di equivalenza economica tra diversi contratti collettivi, non essendo idonea a garantire ex ante la necessaria protezione dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto.
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