Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL CCNL INCOMPLETA E GENERICA: L'ESCUSIONE DEL CONCORRENTE E' LEGITTIMA (11.4-I.01)

TAR TOSCANA SENTENZA 2025

Ciò che viene contestato dal Comune di P. alla concorrente non è tanto di aver indicato un contratto collettivo diverso da quello previsto dal bando, né l’astratta ammissibilità dell’impegno all’armonizzazione, né di aver modificato la propria offerta in sede di chiarimenti; bensì, appunto, di non aver sufficientemente garantito, neppure in sede di chiarimenti, l’applicazione, al personale impiegato nell'appalto, di un trattamento retributivo complessivo equiparabile a quello previsto dal CCNL Cooperative sociali.

Tale valutazione dell’amministrazione appare scevra dai vizi denunciati dalla ricorrente.

Invero, la ricorrente non ha - né nell’offerta, né in sede di chiarimenti - reso sul punto dichiarazioni univoche, precise e circostanziate, volte a garantire al personale impiegato, gli elementi fondamentali della retribuzione globale annua, come fissati, nella misura minima, dal CCNL Cooperative sociali.

Già nella dichiarazione di equivalenza allegata all’offerta, la Cooperativa, pur dichiarando di applicare il CCNL Aninsei, s’impegnava ad “armonizzare” la retribuzione del personale impiegato in servizio con quella prevista dal CCNL Cooperative Sociali; sennonchè, a parte il fatto che nel piano di assorbimento della Cooperativa si faceva riferimento a profili lavorativi diversi dal D2, alcuna effettiva armonizzazione è stata mai stata seriamente prospettata alla stazione appaltante neppure a fronte delle numerose richieste di chiarimento.

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