Giurisprudenza e Prassi

IL TRIENNIO PER IL POSSESSO DEI REQUISITI DI FATTURATO DEVE ESSERE INDIVIDUATO IN MODO OGGETTIVO PER TUTTI I CONCORRENTI IN BASE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (100)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il requisito di capacità economico-finanziaria costituito dal fatturato globale realizzato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando deve riferirsi alle annualità immediatamente precedenti l'indizione della procedura (nel caso di specie, 2021-2023 per bando del 2024).

La disciplina relativa alla prova del requisito, che richiede bilanci regolarmente approvati, ha natura meramente strumentale e non può determinare lo slittamento del lasso temporale di riferimento, che deve restare certo e identico per tutti i partecipanti.

L'erronea indicazione delle annualità nella domanda di partecipazione non determina l'esclusione del concorrente ma l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.

"La presente clausola fa riferimento non genericamente ad un triennio anteriore alla pubblicazione del bando, ma solo ed esclusivamente al triennio immediatamente anteriore alla pubblicazione del bando (15 ottobre 2024). In questo senso depone, in modo inequivoco, il riferimento non ad un triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, con l’uso dell’articolo indeterminativo, che rinvia ad un elemento generico, ma piuttosto il riferimento al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, con l’uso dell’articolo determinativo, che implica l’individuazione di uno specifico triennio e, cioè, di quello anteriore alla data di pubblicazione del bando, che comprende le annualità 2021, 2022 e 2023.Si tratta di un elemento letterale chiaro, che non consente una diversa interpretazione.

L’interpretazione del giudice di primo grado, fondata su quella parte della clausola, che individua, quale documentazione utilizzabile, ai fini della prova del requisito, solo i bilanci o i loro estratti regolarmente approvati, da un lato, supera il dato letterale preciso della prima parte della disposizione e, dall’altro, fa dipendere, in modo illogico ed in assenza di alcuna indicazione in tale senso, l’individuazione del lasso temporale rilevante ai fini del requisito dalla disciplina della sua prova, che ha natura meramente strumentale, pervenendo ad un risultato incompatibile con la par condicio, visto che il triennio rilevante finisce per essere, oltre che incerto, potenzialmente diverso per i concorrenti. Al contrario, deve ribadirsi che, ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis, trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex articolo 1362 e 1363 c.c.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2026, n. 1981).

Del resto, la clausola del disciplinare è conforme all’originario testo dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura - triennio da intendersi, ai fini del requisito della capacità economica finanziaria, con riferimento agli esercizi, come già chiarito relativamente all’art. 41 del d.lgs. n.163 del 2006 (Cons. St., Sez. III, 2 luglio 2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2306).

In proposito deve sottolinearsi che non è applicabile ratione temporis l’art. 100, comma 11, nella formulazione successivamente introdotta da d.lgs. n. 209 del 2024 (ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura). La nuova disposizione non è retroattiva e non travolge la legge di gara.

Per completezza deve rilevarsi che la giurisprudenza citata dalla controinteressata non è pertinente, in quanto le soluzioni adottate dipendono dalla diversa formulazione della legge di gara, mentre nella delibera A.n.a.c. n. 414 del 2024 invocata si legge che “relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e a quelli di capacità tecnico-professionale, i paragrafi 6.2 e 6.3 del bando tipo ANAC n. 1/2023 richiedono, quale triennio di riferimento, quello precedente la data di pubblicazione del bando di gara….in ottemperanza alle previsioni dell’art. 100, comma 12, del Codice”."

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)