RIGORE NELLA VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA NEI CONTRATTI PUBBLICI (55.1)
In sede di istanza cautelare avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'operatore economico è tenuto ad assolvere un onere probatorio specifico e circostanziato circa la sussistenza di un pregiudizio qualificato, grave e irrimediabile; la valutazione del giudice deve essere ispirata a criteri di particolare rigore, considerando che l'interesse puramente economico alla commessa è riparabile mediante risarcimento o decisione di merito e che l'ordinamento privilegia la celerità dell'affidamento sancita dagli artt. 1 e 209 del D.Lgs. 36/2023.
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