IL TRUST NON È SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
Ai fini della partecipazione a procedure selettive pubbliche per incarichi professionali, il candidato deve possedere i titoli di studio e l'abilitazione professionale previsti dall'ordinamento nazionale. Non è opponibile all'Amministrazione uno status di soggetto internazionale autodeterminato derivante dall'istituzione di un trust, in quanto tale istituto non possiede personalità giuridica autonoma e non può derogare alla disciplina pubblicistica delle professioni protette, che richiede necessariamente il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione al relativo albo professionale nazionale.
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