INAPPLICABILITÀ DEL CODICE APPALTI ALLE CONVENZIONI RISERVATE AL TERZO SETTORE (6.1)
Nelle procedure riservate alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la stipula di convenzioni ex artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, non trova applicazione il D.Lgs. 36/2023. È pertanto legittima l'esclusione del concorrente che non abbia regolarmente assolto agli obblighi di rendicontazione per prestazioni pregresse previsti dalla normativa regionale di settore richiamata dalla lex specialis, costituendo tale regolarità un requisito di partecipazione la cui carenza determina l'inibizione alla selezione.
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