Giurisprudenza e Prassi

MANCANZA DI ESTREMA GRAVITA' E URGENZA PER LA SOSPENSIONE MONOCRATICA DEGLI ATTI DI GARA

TAR LOMBARDIA Decreto 2026

Ai sensi dell'art. 56 c.p.a., la misura cautelare monocratica può essere concessa solo in presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, la cui sussistenza deve essere rigorosamente provata e non può ritenersi integrata qualora la tempistica della procedura di gara consenta la discussione della domanda cautelare nella sede collegiale naturale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)