ILLEGITTIMA LA PROSECUZIONE DE FACTO DEL SERVIZIO SENZA PREVIA AUTOTUTELA
È illegittimo l'atto con cui la stazione appaltante impone al gestore la prosecuzione del servizio pubblico di trasporto in via di mero fatto e con indennizzo ex art. 2041 c.c., qualora il rapporto risulti coperto da precedenti provvedimenti di proroga tecnica o emergenziale ancora efficaci e non formalmente annullati d'ufficio. L'annullamento di tali atti, anche se motivato da rilievi di illegittimità o incostituzionalità della normativa di riferimento, deve necessariamente transitare per l'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241/1990, con adeguate garanzie procedimentali per il privato.
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