Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DELL'URGENZA MONOCRATICA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2025
Il presupposto della estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56 c.p.a. non è configurabile quando il termine per la presentazione delle offerte è già spirato al momento del deposito del ricorso e non sussiste il pericolo di un affidamento definitivo del servizio prima della trattazione collegiale della domanda cautelare, potendo l'eventuale accoglimento del ricorso garantire la piena reintegrazione della situazione giuridica lesa.
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