Giurisprudenza e Prassi

TRASPARENZA LIMITATA PER LE UNIVERSITÀ NON STATALI QUALI GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO (2-BIS.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle università non statali non osta alla loro qualificazione come gestori di pubblico servizio ai fini della trasparenza amministrativa; tuttavia, l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità deve essere circoscritto alle sole attività istituzionali correlate alla formazione superiore, escludendo i bilanci e gli atti di gara relativi a contratti e forniture, che restano disciplinati dal diritto privato e dall'autonomia dei singoli atenei.

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