Giurisprudenza e Prassi
TRASPARENZA LIMITATA PER LE UNIVERSITÀ NON STATALI QUALI GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO (2-BIS.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
L'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle università non statali non osta alla loro qualificazione come gestori di pubblico servizio ai fini della trasparenza amministrativa; tuttavia, l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità deve essere circoscritto alle sole attività istituzionali correlate alla formazione superiore, escludendo i bilanci e gli atti di gara relativi a contratti e forniture, che restano disciplinati dal diritto privato e dall'autonomia dei singoli atenei.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...

