LA TRANSLATIO IUDICII PRESERVA GLI EFFETTI DEL PROCESSO INSTAURATO PRIMA DEL DUEMILANOVE
Ai fini del rispetto dei termini per la 'translatio iudicii', la domanda riproposta si considera presentata sin dall'inizio del primo giudizio instaurato davanti al giudice privo di giurisdizione. Per i processi iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione — momento dal quale decorre il termine di tre mesi per la riassunzione — deve essere calcolato applicando il termine lungo annuale di cui al previgente art. 327 c.p.c., restando irrilevante la riduzione a sei mesi introdotta dalla novella legislativa.
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