Giurisprudenza e Prassi
DECORRENZA TERMINE TRANSLATIO IUDICII E IRRILEVANZA DELLA CORREZIONE ERRORE MATERIALE (11.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2024
Il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda innanzi al giudice munito di giurisdizione, a seguito di declinatoria, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione; il procedimento di correzione di errore materiale non interrompe né differisce tale termine laddove la correzione non alteri la sostanza precettiva del provvedimento.
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