Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITA' DELLA TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NEGLI ACCORDI CON IL TERZO SETTORE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In materia di servizi di trasporto sanitario affidati in convenzione ad associazioni di volontariato ex artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, la mancata trasmissione della rendicontazione analitica dei costi relativi a periodi precedenti costituisce legittima causa di esclusione. Trattandosi di procedure basate sul modello dell'amministrazione condivisa e sul rimborso delle sole spese vive, la verifica della trasparenza contabile è prevalente rispetto ai principi concorrenziali di tassatività delle cause di esclusione, essendo finalizzata a scongiurare l'erogazione di corrispettivi aventi natura di profitto.

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