Giurisprudenza e Prassi
IL REQUISITO DELLA NON ECONOMICITÀ NEGLI AFFIDAMENTI AL TERZO SETTORE (56.1)
CONS. STATO Sentenza
2024
Ai fini della legittimità degli affidamenti riservati ad enti del Terzo Settore, è indispensabile che il rapporto sia privo di economicità, intesa come inidoneità del corrispettivo a coprire l'intero valore dei fattori di produzione; qualora il sistema dei rimborsi garantisca la copertura totale dei costi del personale e delle spese generali, l'affidamento deve essere qualificato come appalto di servizi, con conseguente obbligo di ricorso a procedure di gara aperte al mercato.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

