Giurisprudenza e Prassi

3° CLASSIFICATO: L'ANOMALIA DELLE OFFERTE DEL 1° E DEL 2° CLASSIFICATO RENDONO QUALIFICATO L'INTERESSE AL RICORSO CONTRO L'AGGIUDICAZIONE (110)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

Deve disattendersi in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse in relazione alle censure rivolte avverso la posizione della seconda graduata. Dal ricorso introduttivo e dalle successive difese risulta, invero, che la ricorrente ha articolato al riguardo specifiche doglianze, le quali, qualora ritenute fondate dal Tribunale, risultano astrattamente idonee a comportare l’esclusione di entrambi gli operatori economici che precedono la ricorrente in graduatoria, con conseguente attualità dell’interesse a ricorrere in capo al soggetto terzo graduato.

Né rileva, ai fini della sussistenza dell’interesse, la circostanza che la stazione appaltante non avesse ancora definito la verifica relativa all’offerta della seconda classificata, in quanto l’interesse al ricorso va apprezzato alla stregua della astratta idoneità delle censure sollevate a rimuovere gli atti che precludano alla parte ricorrente il conseguimento dell’aggiudicazione.

Quanto al merito della vicenda, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento da un lato impone di contenere entro i noti limiti il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta, dall’altro non esime il Tribunale dall’operare un controllo effettivo sul rispetto dei minimi salariali inderogabili derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché sulla complessiva coerenza logico-contabile delle giustificazioni addotte dall’operatore economico a copertura dei costi della manodopera e, in generale, a sostegno del contenuto della propria offerta.

Al riguardo va specificato che in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non è sufficiente per l’operatore economico “spiegare” in via meramente assertiva le ragioni relative alla riduzione dei costi rispetto alle previsioni della lex specialis: il concorrente, infatti, deve fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire una verifica sulle ragioni poste a fondamento della sostenibilità dell’offerta.

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