Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PERENTORIO ORARIO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE CARTACEE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2024

Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi, il termine orario stabilito per la ricezione delle domande ha natura perentoria e si applica indistintamente a tutte le modalità di invio consentite, inclusa la spedizione postale. Il principio del favor participationis non è applicabile in presenza di clausole chiare della lex specialis che impongono termini di ricezione tassativi, la cui deroga comporterebbe una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)