Giurisprudenza e Prassi

RITARDO NEI PAGAMENTI: NON IMPUTABILE ALLA S.A. SE L'ENTE FINANZIATORE NON EROGA I FONDI (125.9)

CORTE APPELLO SENTENZA 2025

La mancata erogazione dei fondi dell'ente terzo costituisce causa non imputabile alla stazione appaltante. Qualora un contratto di appalto sia finanziato da un ente terzo, il ritardo con cui quest'ultimo trasferisce i fondi alla stazione appaltante può configurare una causa non imputabile all'ente, idonea ad esonerare la stessa stazione appaltante dal pagamento degli interessi moratori all'appaltatore.

Tale esonero, tuttavia, opera solo per il periodo antecedente all'effettivo accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore; per ogni ulteriore ritardo nel pagamento all'appaltatore successivo a tale accredito, la responsabilità torna ad essere pienamente imputabile alla stazione appaltante.

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